Statuto dell’Associazione

 

“Gruppo Barellieri e Donatori di Sangue”

 

 

                  POLIZIA  MUNICIPALE  FIRENZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Costituzione e Sede

E’ costituita l'Associazione denominata “Barellieri e Donatori di Sangue – Polizia Municipale  Firenze ” con sede a Firenze; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

 

2) Carattere dell'Associazione

L'associazione ha carattere volontario, è apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

 

3) Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

 

4) Scopi dell'Associazione

L'associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere assistenziale, umanitario e culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici senza distinzione di partito.

Al centro dell'attività dell’Associazione si pongono:

-          La donazione del sangue; il sangue verrà donato su indicazione dell’Associazione a chiunque ne faccia richiesta finché vi saranno donatori disponibili;

-          Trasporto sanitario ordinario ed accompagnamento in favore di portatori di disabili, ammalati, feriti, infermi anziani, bambini ecc, avvalendosi degli automezzi in dotazione all’Associazione, trasporto dei donatori di sangue e di materiali sanitari (sangue, organi, ecc..)

-          L’assistenza alle persone di cui sopra ovunque si renda necessaria, anche nei pellegrinaggi e nelle manifestazioni pro invalidi, disabili, ecc..;

-          Informazioni e assistenza per particolari casi di malattia grave dei soci, dei loro familiari o di qualsiasi altra persona che si rivolga all’Associazione.

-          Lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale, nei settori dei problemi sociali e del tempo libero. I soci potranno anche fruire d’attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale.

L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincida anche parzialmente, con i propri scopi.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà le seguenti attività:

- Attività culturali:

Tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, proiezione di film e documentari culturali o in ogni modo d’interesse per i soci, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni e ricorrenze.

- Iniziative ricreative:

Teatro e trattenimenti musicali siano da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per disabili, anziani, per bambini, ricreativi in genere, organizzazione di pranzi sociali e assistenziali, gestione di posti di ristoro, proiezioni di film e documentari.

- Attività associativa:

Incontri manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro.

- Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nel pronto soccorso, trasporto e assistenza invalidi, assistenza psicologica e protezione civile costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.

- Attività sportive.

 Promozione d’attività sportive e creazioni di gruppi sportivi nei settori più congeniali all'associazione.

L'associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività lecita, aderente agli scopi del sodalizio.

- Attività editoriale:

 Pubblicazione di una rivista - bollettino, pubblicazione d’atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.   

                           

SOCI

5) Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Firenze e degli altri Comuni, i loro familiari, i pensionati della Polizia Municipale nonché i cittadini italiani o stranieri di comportamento democratico.

Potranno inoltre essere soci dell’Associazione altre associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del presente statuto. Potranno, in fine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

I soci saranno classificati nelle seguenti distinte categorie.

-          Soci Fondatori: tali sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;

-          Soci Barellieri del Corpo della Polizia Municipale: tali sono quelli che versando la quota associativa e appartenenti al corpo della Polizia Municipale di Firenze, prestano la propria opera di volontariato per il servizio di trasporto ed accompagnamento di soggetti feriti, disabili, ammalati, infermi, anziani, bambini ecc…

-          Soci Barellieri Effettivi: tali sono quelli che, versando la quota associativa non appartenenti al corpo della Polizia Municipale, prestano la propria opera di volontariato per il servizio di trasporto ed accompagnamento di soggetti disabili, feriti, disabili, ammalati, infermi anziani. Bambini ecc…

-          Soci Donatori di sangue del Corpo della Polizia Municipale: tali sono quelli che, versando la quota associativa, appartenenti al corpo della Polizia Municipale di Firenze, effettuano gratuitamente almeno una donazione di sangue l’anno nei centri indicati dall’associazione o in quelli diversi da loro scelti;

-          Soci Donatori di sangue Effettivi: tali sono quelli che versando la quota associativa non appartenenti al corpo della Polizia Municipale, effettuano gratuitamente almeno una donazione di sangue l’anno nei centri indicati dall’associazione o in quelli diversi da loro scelti;

-          Soci Sostenitori: tali sono quelli che, pur non prestando la propria opera di barelliere o donatore di sangue, condividono le finalità dell’associazione e versano la quota associativa annuale o contribuiscono finanziariamente con qualsiasi altra somma superiore.

-          Soci Donatori di sangue Ordinari: tali sono quelli che, non versando la quota sociale, appartenenti o non al corpo della Polizia Municipale di Firenze, effettuano gratuitamente almeno una donazione di sangue l’anno nei centri indicati dall’associazione, o in quelli diversi da loro scelti. 

-          Soci Onorari: tali sono quelli che per la loro personalità per aver svolto attività a favore dell'associazione stessa   ne hanno   sostenuto   l'attività   e   la     sua Valorizzazione. Essi sono soci a vita e sono esonerati dal pagamento della quota sociale e d’ogni altro contributo.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all’associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate anche dei familiari.

 

6) Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno una persona già socia.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

 

7) Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

 

8) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a)       Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo, ratificata dall’assemblea Ordinaria, per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci,

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

 

9) Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

-          l'assemblea;

-          il consiglio direttivo;

-          il presidente;

-          il vice – presidente;

-          il segretario generale;

-     il Tesoriere;

-     il comitato culturale.

 

Assemblea

10) Partecipazione all'assemblea

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti i soci. I soci non in regola nel pagamento della quota annua d’associazione non hanno diritto al voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) per decisione del Presidente del Consiglio Direttivo;

b)       su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

 

11) Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie sono convocate, almeno 20 giorni prima di quel fissato per l’adunanza, mediante affissione dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, presso la sede sociale.

Le assemblee straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito, contenente l’ordine del giorno, per lettera o fax indirizzato ai soci a cura della presidenza.

In casi d’urgenza il termine di preavviso, sia delle assemblee ordinarie sia di quelle straordinarie, può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo telegramma o fax.

 

 12) Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualsiasi sia la presenza dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Non è ammesso l'intervento per delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in caso d’assenza di quest’ultimo da persona designata dall’assemblea.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

in caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

 

13) Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

 

14) Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;

b) eleggere i membri del consiglio direttivo e del comitato culturale a scrutinio segreto;

c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote d’ammissione ed i contributi associativi nonché l’eventuale penale per i ritardati versamenti;

d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario;

f) ratificare le eventuali delibere del consiglio Direttivo relative all’esclusione del socio;

g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria

h) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

i) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

l) deliberare sul trasferimento dell’eventuale sede dell'associazione;

m) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

 

Consiglio direttivo

15) Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, di cui al precedente art. 4), e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame da uno dei membri del Consiglio Direttivo;

e) procedere all'inizio d’ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d’ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

f) in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci, inoltre, può delegare funzioni e specifiche attività ad uno o più soci. Essi non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza delle funzioni e attività svolte salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo stesso.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

16) Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da cinque membri eletti dall’assemblea ordinaria di cui almeno tre consiglieri  eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci appartenenti alle seguenti due categorie:Barellieri del Corpo della Polizia Municipale e Donatori di Sangue del Corpo della Polizia Municipale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente un Tesoriere e un Segretario Generale; le cariche di Segretario Generale e Tesoriere sono cumulabili fra loro.

L’Assemblea nomina, ove lo ritenga opportuno, un Presidente Onorario, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell’Associazione.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il

consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all’integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

17) Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o fax inviata almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal vice – presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

Presidente

18) Compiti del presidente

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.                                     

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

 

19) Elezione del Presidente

Il presidente è designato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo del consiglio direttivo stesso.

 

Comitato culturale

20) Compiti del comitato culturale

Il comitato culturale svolge funzioni consultive affiancando il consiglio direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'associazione. Il comitato può proporre al consiglio direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'associazione così come stabilito dall’art. 4 del presente statuto.

 

21) Elezione del comitato culturale

Il comitato culturale è composto da cinque a nove membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la nomina è di competenza dell'assemblea.

In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però non minore della metà, il comitato culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il comitato culturale nomina fra i suoi membri un presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il presidente del consiglio direttivo.

 

Segretario generale e Tesoriere

22) Segretario generale dell'associazione e Tesoriere

Il segretario generale dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo per un triennio fra i suoi componenti.

Il segretario generale cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla  corrispondenza corrente da sottoporre alla firma del Presidente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del consiglio direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Il segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuo, con gli uffici pubblici e privati gli enti le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione.

Il Tesoriere dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo per un triennio fra i suoi componenti.

Il Tesoriere tiene la contabilità ed i libri associativi, emette mandati pagamento con il concorso del Presidente e tiene la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente.

 

Finanze e patrimonio

23) Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalla quota d’iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;

b) dalla quota annua ordinaria da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;

c) dalle quote di soci sostenitori;

d) da eventuali contributi straordinari a carico dei soci, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;                    

e) da versamenti volontari degli associati;

f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti Locali, istituti di credito e da

enti in genere;

g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

h) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio

i) da i pagamenti erogati dagli enti pubblici per i servizi erogati.

Le quote ordinarie devono essere pagate in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno.

 

24) Durata del periodo di contribuzione

Le quote ordinarie sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.

 

Norme finali e generali

25) Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata al

Tesoriere secondo le direttive del presidente e del consiglio direttivo.

 

26) Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

 

27) Regolamento interno

particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo. Detto regolamento deve essere approvato dall’assemblea Ordinaria dei Soci così come anche le eventuali successive modifiche.

 

28) Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

 

Il presente nuovo Statuto dell’Associazione G.B.D.S. – P.M. Gruppo Barellieri e Donatori di Sangue ”POLIZIA  MUNICIPALE  FIRENZE” è stato approvato dalla Assemblea Generale dei Soci il 31/03/1999 entrando in pari data in vigore.

 

Registrato a Firenze (Atti Civili) nel Marzo dell’anno 2000 al n°314 Serie 3E Mod. 2

 

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